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STRAGE DI BOLOGNA. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

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Una delle conclusioni a cui arriva la Corte di assise di Bologna nella sentenza del processo di primo grado a Paolo Bellini per l'attentato del 2agosto 1980, dove si parla anche di mandanti e finanziatori e del ruolo della P2, recita così:

"Possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all'attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo".

"Sia consentito affermare - per quanto si tratti di una notazione non giuridica e che attiene invece a una valutazione di comune buon senso - che gli elementi di prova ravvisabili a carico di Paolo Bellini si palesano, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come di gran lunga maggiori e più incisivi rispetto a quelli ravvisati a carico di altri soggetti che sono stati condannati per lo stesso fatto"

i giudici continuano:

"L'impunità per 'morte del reo' non chiude necessariamente la sequenza che riguarda il dovere di preservare la memoria, combinando il diritto di sapere delle vittime col complesso di garanzie che possono renderlo effettivo nonostante l'impraticabilità di un giudizio di responsabilità".

Sono esattamente 1.714 pagine, tra le quali si affrontano alcuni temi, come quelli che li portano a valutare fatti commessi da persone adesso decedute, come Licio Gelli, Umberto Ortolani, Mario Tedeschi e Federico Umberto D'Amato, indicati nelle imputazioni, ma anche Sergio Picciafuoco. 

La Corte presieduta da Francesco Caruso afferma anche che "Resta il punto ineludibile che il diritto alla riparazione e a qualsiasi forma risarcitoria inizia con la verità dei fatti, principio che vale non solo per il processo penale, ma per qualsiasi forma giudiziale in cui un diritto può essere tutelato fino a prescrizione".

06/04/2023

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