Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti. Cliccando su “Accetta”, proseguendo la navigazione, accedendo ad un’area del sito o selezionando un qualunque suo elemento, acconsenti all’uso dei cookie.

Accetta

Navigazione contenuti

Contenuti del sito

STRAGE DI BOLOGNA. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Immagine dell'articolo

Una delle conclusioni a cui arriva la Corte di assise di Bologna nella sentenza del processo di primo grado a Paolo Bellini per l'attentato del 2agosto 1980, dove si parla anche di mandanti e finanziatori e del ruolo della P2, recita così:

"Possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all'attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo".

"Sia consentito affermare - per quanto si tratti di una notazione non giuridica e che attiene invece a una valutazione di comune buon senso - che gli elementi di prova ravvisabili a carico di Paolo Bellini si palesano, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come di gran lunga maggiori e più incisivi rispetto a quelli ravvisati a carico di altri soggetti che sono stati condannati per lo stesso fatto"

i giudici continuano:

"L'impunità per 'morte del reo' non chiude necessariamente la sequenza che riguarda il dovere di preservare la memoria, combinando il diritto di sapere delle vittime col complesso di garanzie che possono renderlo effettivo nonostante l'impraticabilità di un giudizio di responsabilità".

Sono esattamente 1.714 pagine, tra le quali si affrontano alcuni temi, come quelli che li portano a valutare fatti commessi da persone adesso decedute, come Licio Gelli, Umberto Ortolani, Mario Tedeschi e Federico Umberto D'Amato, indicati nelle imputazioni, ma anche Sergio Picciafuoco. 

La Corte presieduta da Francesco Caruso afferma anche che "Resta il punto ineludibile che il diritto alla riparazione e a qualsiasi forma risarcitoria inizia con la verità dei fatti, principio che vale non solo per il processo penale, ma per qualsiasi forma giudiziale in cui un diritto può essere tutelato fino a prescrizione".

06/04/2023

Inserisci un commento

Nessun commento presente

Ultimissime

10 SET 2025

SPAGNA-ISRAELE, ESPLODE LA CRISI DIPLOMATICA

Madrid richiama l’ambasciatrice a Tel Aviv

10 SET 2025

ALLARME IN POLONIA: ABBATTUTI ALMENO DIECI DRONI RUSSI

“Atto di aggressione”

08 SET 2025

L’ITALIA TORNA REGINA DEL MONDO

le azzurre del volley vincono il mondiale di pallavolo femminile

08 SET 2025

FUOCO SU GERUSALEMME

Esulta Hamas, l’Anp condanna

05 SET 2025

ACCORDO TRA RAI E COMUNE DI SANREMO

Il Festival resta a Sanremo, prossima edizione dal 24 al 28 febbraio

05 SET 2025

GLOBAL SUMUD FLOTILLA: UN FARO DI SOLIDARIETÀ

La più grande mobilitazione civile mai vista via mare per Gaza.